1. Dopo l'articolo 259 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 259-bis. - (Agenzia per la custodia e la gestione dei beni sequestrati). - 1. Salvo sia diversamente stabilito, i beni oggetto di sequestro sono affidati giudizialmente all'Agenzia per la custodia e la gestione dei beni sequestrati, che provvede alla gestione ordinaria e alla conservazione dei medesimi beni nell'osservanza delle disposizioni impartite dall'autorità giudiziaria.
2. L'Agenzia può, con provvedimento motivato, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria o su richiesta dei titolari dei beni, stipulare contratti finalizzati all'amministrazione fruttifera e alla valorizzazione del bene, nominando, se necessario, un amministratore o un custode.
3. In caso di beni suscettibili di deterioramento o di rilevante perdita di valore economico, l'Agenzia può disporre in via d'urgenza l'alienazione o le necessarie opere straordinarie per la conservazione dei medesimi beni, dandone tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria e agli interessati.
4. Le somme di denaro, incluse quelle ricavate dalla vendita dei beni affidati all'Agenzia, sono depositate su conti correnti fruttiferi o investite in titoli di Stato.
5. Se il sequestro concerne somme di denaro o titoli, gli interessi o i dividendi sono dovuti all'avente diritto.
6. Ogni sei mesi, l'Agenzia trasmette all'autorità giudiziaria una nota concernente lo stato dei beni sequestrati. Al
Art. 259-ter. - (Durata della custodia e della gestione. Restituzione dei beni. Confisca). - 1. In materia di durata del sequestro e di restituzione dei beni di cui all'articolo 259-bis si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite dagli articoli 262 e 263.
2. In ogni caso, la restituzione dei beni sequestrati non può essere disposta qualora vi siano dubbi sulla legittima appartenenza dei medesimi o finché non siano state versate integralmente le somme dovute all'Agenzia per la custodia e la gestione dei beni sequestrati di cui all'articolo 259-bis. Nulla è dovuto a titolo di spese in caso di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, di sentenza di non luogo a procedere o di sentenza di proscioglimento.
3. Se è disposta la confisca dei beni, l'Agenzia provvede, secondo quanto previsto dalla legge, al trasferimento dei beni, previa deduzione delle spese per la gestione o la custodia.
4. Se l'avente diritto è ignoto o irreperibile o non ha provveduto al ritiro di quanto a lui spettante, decorsi diciotto mesi dal giorno in cui è stata disposta la restituzione, l'Agenzia o il custode, previa autorizzazione del giudice, provvede alla vendita dei beni in sequestro. In tale caso, i proventi derivanti dalla vendita e le somme di denaro, i titoli o gli altri valori sono destinati per il 70 per cento al Ministero della giustizia, per il 15 per cento alla Cassa delle ammende, per il 10 per cento all'Agenzia e per il restante 5 per cento al Fondo per le vittime della criminalità».
1. È istituita in Roma, sotto la vigilanza del Ministro della giustizia e il controllo della Corte dei conti, l'Agenzia per la custodia e la gestione dei beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, di seguito denominata «Agenzia», dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, patrimoniale e finanziaria.
2. L'Agenzia, ai sensi degli articoli 259-bis e 259-ter del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto delle leggi speciali, provvede alla custodia, alla gestione e alla valorizzazione dei beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale e ad essa affidati dall'autorità giudiziaria.
3. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono disciplinati con apposito regolamento del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento disciplina altresì i criteri per l'amministrazione, la gestione e la custodia dei beni sequestrati.
4. Sono organi dell'Agenzia: il comitato direttivo, il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti.
5. I componenti del comitato direttivo durano in carica quattro anni, rinnovabili per una sola volta, e sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Gli organi dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate dei requisiti di onorabilità e d'indipendenza, di comprovata capacità gestionale e tecnica, nonché di riconosciuta esperienza nel settore operativo dell'Agenzia.
7. Il comitato direttivo nomina il direttore generale, approva i bilanci dell'Agenzia, formula la proposta di statuto, delibera i provvedimenti relativi all'organizzazione e al personale, impartisce le direttive generali e ogni opportuna istruzione